diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8978 del 05/07/2000 (Rv. 538243 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Sproporzione tra le prestazioni - Valutazione - Onere probatorio - Parte gravata - Curatela - Contenuto della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538243-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, è onere della curatela provare la sproporzione tra prezzo contrattuale e valore di mercato di un bene alienato, nel periodo sospetto, dal fallito a titolo oneroso (art. 67 primo comma Legge Fall.), e tale prova può dirsi legittimamente raggiunta, in caso di compravendita di un autoveicolo, mediante la produzione e l'utilizzazione in giudizio di riviste specializzate, da ritenersi mezzi di prova idonei a fondare presunzioni semplici di verità dei fatti da provare, salvo contraria dimostrazione da parte del fallito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)