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Sez. 3, Sentenza n. 2413 del 14/04/1984 (Rv. 434443 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - GIUDIZIO PETITORIO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA.*
Stato
decisa il 1984-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434443-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - GIUDIZIO PETITORIO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 705 cod. proc. civ. - che, in linea generale, fa divieto al convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la sentenza non sia stata eseguita - petitorio è il giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa della quale si contende in Sede possessoria e non già ogni controversia estranea al tema del possesso, come quella originata da una pretesa di carattere restitutorio e fondata sull'esistenza o meno di rapporti obbligatori. (nella specie, la controversia verteva sulla opponibilità o meno ai nuovi proprietari del contratto di locazione stipulato dal debitore che aveva subito l'espropriazione senza porre in discussione la proprietà o altro diritto reale sugli stessi beni). (V 1175/83, mass n 425958; (V 1594/69, mass n 340498; (Conf 1484/75, mass n 375067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)