Sez. 1, Sentenza n. 1645 del 16/02/1998 (Rv. 512689 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Mutamento delle condizioni economiche del debitore - Conoscenza da parte del creditore successivamente alla fideiussione - Liberazione del "fidejussore" - Configurabilità - Mera conoscenza della mancanza di liquidità - Irrilevanza.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA
In tema di "fideiussione" per obbligazioni future e di liberazione del "fideiussore", ciò che conta a norma dell'art. 1956, primo comma non è la contezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un suo bisogno di ulteriore liquidità, bensì quella del mutamento delle condizioni economiche del medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce rispetto ad altre aperture di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)