Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 09/04/1990 (Rv. 466526 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - PRECARIETÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DEBITORE - PREESISTENZA - CONOSCENZA SUCCESSIVA ALLA FIDEJUSSIONE - INSUFFICIENZA.*
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - PRECARIETÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DEBITORE - PREESISTENZA - CONOSCENZA SUCCESSIVA ALLA FIDEJUSSIONE - INSUFFICIENZA.*
In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ., il quale prevede la liberazione del fideiussore in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore, non è applicabile, nemmeno in via analogica, stante la non equiparabilità delle situazioni, al diverso caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)