Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012 (Rv. 623012 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Sua condanna alle spese - Onere dello Stato di pagare anche le spese di soccombenza - Esclusione.
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Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perche "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)