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Sez. 1, Sentenza n. 13128 del 06/12/1991 (Rv. 474919 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Natura e funzione - Disciplina ex legge n. 74 del 1987 - Accordi fra coniugi in regime di separazione - Efficacia vincolante in ordine alla spettanza ed entità dell'assegno di divorzio - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474919-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

Gli accordi fra coniugi, in regime di separazione, circa la spettanza e l'entità dell'assegno di divorzio, devono ritenersi non vincolanti, in ragione della carenza del potere di regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali discendenti dallo scioglimento del matrimonio, anche nella nuova disciplina introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, la quale, nell'attribuire a detto assegno funzione eminentemente assistenziale, ne ha confermato ed accentuato la natura di diritto indisponibile.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)