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Sez. L, Sentenza n. 6118 del 26/03/2004 (Rv. 571590 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Annotazioni dello sbarco contenuta nel libretto personale di navigazione - Comunicazione scritta di risoluzione del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571590-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro nautico, l'annotazione dello sbarco sul libretto personale di navigazione del lavoratore non può costituire comunicazione per iscritto della risoluzione del rapporto, in quanto, da un lato, la suddetta annotazione è effettuata dagli ufficiali o funzionari dell'ufficio marittimo e, dall'altro, nel licenziamento del personale della navigazione marittima, stante l'estensione al medesimo personale della legge 15 luglio 1966, n. 604 (v. Corte Cost. sent. n. 96 del 1987), non è configurabile alcuna attenuazione dei requisiti di forma.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)