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Sez. L, Sentenza n. 4139 del 17/06/1988 (Rv. 459221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA SCADENZA - PRETESA DEL LAVORATORE DI CONSIDERARE IL CONTRATTO "AB INITIO" A TEMPO INDETERMINATO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DOPO LA SCADENZA - PRETESA DEL LAVORATORE DI CONSIDERARE IL CONTRATTO "AB INITIO" A TEMPO INDETERMINATO - ONERE PROBATORIO - RIPARTIZIONE - OGGETTO.*

Secondo i principi generali in tema di Onere probatorio (art. 2697 cod. civ.), il lavoratore assunto a termine, il quale, ai sensi della previsione della prima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, pretenda che il contratto sia considerato ab initio a tempo indeterminato, per essere il rapporto di lavoro continuato dopo la scadenza del termine fissato, non è tenuto a dimostrare che al fatto della protrazione del rapporto - la quale comporta un'implicita manifestazione di volontà delle parti di mutare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato si è accompagnata l'intenzione del datore di lavoro di continuare ad avvalersi delle sue prestazioni lavorative, spettando invece al datore di lavoro medesimo dimostrare che la prestazione dell'attività lavorativa oltre il termine inizialmente stabilito è avvenuta contro la sua volontà. (V 5746/81, mass n 416448; (V 440/64, mass n 300547).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)