Sez. 1, Sentenza n. 13869 del 11/12/1999 (Rv. 532019 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Imposta sul valore aggiunto - Decadenza ex art. 17 d.P.R. n. 602/1973 - Applicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
A seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.P.R. n. 43 del 1988, il disposto dell'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - e secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo - si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, quindi, anche in materia di IVA.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)