Sez. 5, Sentenza n. 12587 del 08/07/2004 (Rv. 574348 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Termine di decadenza per la iscrizione a ruolo "ex" art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. n. 43 del 1988 - Applicabilità in materia di IVA - Successivo intervento dell'art. 23 del decr. legisl. n. 46 del 1999 - Applicabilità in materia di IVA - Persistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di accertamento e riscossione dei tributi erariali indiretti ed a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.P.R. n. 43 del 1988, il disposto dell'art. 17, terzo comma, del D.p.r. 26 ottobre 1973, n. 602 - secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo - si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA. Del pari, l'imposta sul valore aggiunto liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente - e quindi liquida ed esigibile, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all'accertamento definitivo - va iscritta in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni, ai sensi dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - corrispondente in materia di IVA all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dettato in materia di imposte dirette - senza che, in presenza di una normativa così armonizzata e collegata ai fini della riscossione possa invocarsi il diverso termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ.. Tali principi rimangono applicabili anche dopo l'intervento dell'art. 23 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 che, nell'ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 (delega al Governo per il riordino della riscossione), ha limitato alle sole imposte sui redditi e all'IVA - con effetto dal 1 luglio 1999 - l'applicabilità della decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, decadenza che in precedenza era da ritenersi applicabile - secondo la disciplina prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e vigente "ratione temporis" - a tutte le imposte indirette menzionate nel richiamato art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)