Sez. U, Sentenza n. 7504 del 15/05/2003 (Rv. 563091 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - IN GENERE | Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche - Legge n. 1 del 1978 - Immediata esecutività delle deliberazioni degli enti locali territoriali "ex" art. 6 legge cit.- Ambito - Determinazione dell'ente locale di approvare il progetto di opera pubblica - Non inclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - IN GENERE
In tema di opere pubbliche, l'immediata esecutività delle deliberazioni degli enti locali territoriali, prevista dall'art. 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si riferisce ai soli atti concernenti l'esecuzione delle opere, e quindi ai provvedimenti attuativi delle opere progettate, a cominciare dalla scelta del contraente; non si estende, pertanto, agli atti di approvazione dei progetti, cui è correlata la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, giacché per questi ultimi l'esecutività presuppone il superamento del prescritto controllo destinato a verificarne la legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)