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Sez. 1, Sentenza n. 11841 del 22/05/2007 (Rv. 597116 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Termine triennale per l'ultimazione dei lavori ex art. 1 legge n. 1 del 1978 - Decorrenza - "dies a quo" - Approvazione della dichiarazione di pubblica utilità - Rilevanza - Esclusione - Registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo - Necessità.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597116-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine triennale entro il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 1 del 1978, vanno iniziate le opere - termine previsto a pena di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza - non decorre dalla data di adozione di queste ultime, ma da quella in cui il relativo provvedimento abbia ottenuto il visto o la registrazione da parte dell'organo di controllo, giacché solo da questo momento la dichiarazione di pubblica utilità (ovvero gli atti ad essa equipollenti) acquista efficacia, e in assenza del quale le opere sono ineseguibili.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 6, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 21 com. 2, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 21 com. 6, Legge Reg. Sicilia 31/03/1972 num. 19 art. 21 com. 12, Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 1 com. 1, Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 1 com. 2, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)