Sez. 4, Ordinanza n. 48138 del 21/09/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 230405 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - necessità di ulteriori indagini | Omessa notifica agli interessati dell'avviso di deposito del provvedimento - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - udienza - necessità di ulteriori indagini
Qualora il Gip, non accogliendo la richiesta di archiviazione del P.M., abbia fissato l'udienza camerale a norma dell'art. 409, comma secondo cod.proc. pen., deve ritenersi che sia tenuto, in forza di quanto disposto dall'art. 127, comma settimo cod. proc. pen.a notificare agli interessati il provvedimento relativo all'esito dell'udienza camerale. Peraltro, l'omessa notifica del provvedimento conclusivo non è suscettibile di essere autonomamente impugnato in cassazione, non essendo espressamente ricompreso nella previsione dei commi primo e secondo dell'art. 568 cod. proc. pen.; l'interessato, nel caso, può invece sempre richiedere copia dell'atto, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)