Sez. 5, Sentenza n. 12200 del 27/11/2014 Cc. (dep. 23/03/2015) Rv. 262868 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE | Omesso avviso all'indagato - Conseguenze - Nullità dell'ordinanza con cui il g.i.p. indica ulteriori indagini - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Ammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - IN GENERE
L'omesso avviso all'indagato della fissazione dell'udienza camerale, conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, determina la nullità dell'ordinanza con la quale il g.i.p. indica le ulteriori indagini da compiersi, deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)