Sez. L, Sentenza n. 102 del 07/01/1994 (Rv. 484945 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Assunzione di coadiutori amministrativi - Requisiti - Possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado - Applicazione dell'art. 16 legge n. 56 del 1987 circa il tramite della Sezione Circoscrizionale per l'impiego - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
Per l'ipotesi di assunzione presso le unità sanitarie locali di coadiutori amministrativi, per i quali l'art. 159 del D.M. del Ministero della sanità del 30 gennaio 1982 richiede il possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado, non trova applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato ed integrato dalla legge 20 maggio 1988 n. 160, che prevede l'assunzione per il tramite della Sezione Circoscrizionale per l'impiego con esclusivo riguardo al caso di lavoratori che abbiano requisiti di scolarità non superiori a quelli di avvenuto adempimento dell'obbligo scolastico, per tali intendendosi coloro che abbiano frequentato la scuola dell'obbligo senza conseguire il relativo diploma, ai sensi dell'art. 8, secondo comma della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, di guisa che l'effettivo possesso del diploma stesso viene ad integrare una condizione personale eccedente quella considerata dalla citata legge n. 56 del 1987 ai fini dell'imposizione del tramite suddetto.
Riferimenti normativi: DM Sanità 30/01/1982, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 art. 4 bis, Legge 20/05/1988 num. 160 art. 4 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)