Sez. 1, Sentenza n. 1738 del 02/03/1999 (Rv. 523752 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzioni a termine - Lavoratori iscritti nelle apposite liste per l'assunzione nella P. A. - Esigenze imprevedibili ed indilazionabili dell'Amministrazione in materia di igiene ed assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare - Conseguenze - Richiesta urgente alla competente sezione circoscrizionale per il conseguente avviamento al lavoro - Necessità - Assunzione diretta da parte della P.A. - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
In tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste per l'assunzione nella P. A., l'esistenza di esigenze imprevedibili ed indilazionabili connesse con la temporanea assenza di dipendenti pubblici direttamente impegnati nei servizi di igiene, assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare (di cui all'art. 8, comma secondo D. P. C. M. 27 dicembre 1988) consente alla P. A. la presentazione di una richiesta urgente alla sezione circoscrizionale (che provvede il giorno successivo, mediante l'avviamento del personale necessario), ma non anche il ricorso alla procedura di assunzione diretta dei lavoratori iscritti presso la competente sezione, procedura legittima (ex art. 8 citato, comma quarto) nel solo caso di "urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività, od ai beni pubblici o di pubblica utilità" (nell'affermare tale principio di diritto, la S. C. ha, così, cassato il provvedimento di merito con il quale veniva predicata la legittimità del comportamento di un'amministrazione comunale che aveva proceduto direttamente, per un triennio, all'assunzione di bidelli presso una scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della N. U. in base alla procedura prevista dal citato quarto comma dell'art. 8 D. P. C. M. 27 dicembre 1988, ritenendo che tali mansioni fossero funzionali ad evitare danni alle persone ed alla collettività, ed ha, nella specie, ancora osservato come la motivazione del pretore risultasse del tutto assente sul punto dell'esistenza, al di là delle indiscutibili "esigenze indilazionabili" - ciò che avrebbe, peraltro, comportato la necessità di ricorrere alla procedura di cui al precedente secondo comma dell'art. 8 D. P. C. M. citato -, dell'"imminenza e della concretezza del pericolo a persone, collettività o beni pubblici").
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 86 art. 4, DPCM 27/12/1988, DPCM 27/12/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)