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Sez. 4, Sentenza n. 11165 del 02/10/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 212367 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale per emissione o utilizzazione di fatture per controprestazioni diverse da quelle apparenti - Momento consumativo - Momento della qualificazione fiscale - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212367-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della individuazione del momento consumativo del reato di frode fiscale di cui all'art. 4 lett. d) (già n. 5) legge 516/1982, occorre distinguere tra fatture totalmente false (simulazione assoluta oggettiva) o parzialmente false sotto il profilo soggettivo (simulazione relativa soggettiva) e fatture parzialmente false in quanto relative a controprestazioni diverse da quelle apparenti (simulazione relativa oggettiva): mentre nei primi due casi già la semplice annotazione della fattura, nella consapevolezza della falsità, integra il delitto di frode, nell'ultimo caso, relativo al costo realmente sostenuto ed annotato in attesa di qualificazione fiscale, il momento consumativo coincide non con la mera annotazione, che costituisce un comportamento dovuto, ma necessariamente con il momento in cui la detta qualificazione avvenga ed integri la utilizzazione al fine di evadere. (Nella specie la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di rinvio, che aveva dedotto il fine di evadere dalla mera registrazione di fatture relative a consulenze fittizie).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)