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Sez. 3, Sentenza n. 10207 del 24/09/1997 Ud. (dep. 13/11/1997) Rv. 209461 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale per emissione o utilizzazione di fatture per operazioni commerciali inesistenti - Reato di condotta - Momento consumativo - Ipotesi di più fatture - Sussistenza di molteplicità di reati - Anche se unificabili nella continuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209461-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il delitto di frode fiscale previsto dal n. 5 dell'art. 4 Legge 7 agosto 1982, n. 516 (come peraltro quello previsto dagli altri numeri dello stesso articolo) è un reato di condotta, che si perfeziona al momento in cui vengono emesse o utilizzate fatture per operazioni commerciali che siano totalmente o parzialmente inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo, al fine di realizzare una evasione tributaria o un indebito rimborso tributario o al fine di farli realizzare a terzi: il risultato tributario è elemento del dolo specifico, ma non della materialità del reato, sicché non è necessario che si realizzi perché il reato stesso si consumi. Ne deriva che il reato si consuma appena la fattura falsa è emessa o utilizzata; se le fatture sono più di una, i reati sono molteplici, anche se unificabili nel vincolo della continuazione. (La S.C., nel rigettare il ricorso, ha osservato che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo di imposta, sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario (evasione o indebito rimborso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)