Sez. L, Sentenza n. 1502 del 10/02/1992 (Rv. 475659 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere | Attività d'insegnamento - Compatibilità - Elementi rivelatori - Caratteri rispettivamente decisivo e sussidiari - Qualificazione assegnata al rapporto delle parti - Rilevanza - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere
L'attività d'insegnamento - come ogni altra attività umana economicamente rilevante - può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, della quale è elemento rivelatore decisivo la circostanza che le prestazioni del docente siano soggette, nel loro concreto svolgimento, a poteri datoriali di direzione e di controllo momento per momento, pur compatibilmente con le peculiari caratteristiche della detta attività intellettuale, e che la violazione degli obblighi del docente esponga il medesimo a responsabilità disciplinari, avendo invece carattere meramente sussidiario altri elementi (come l'inserimento del docente in un'organizzazione imprenditoriale, la mancanza di rischio economico, la continuità del rapporto, il vincolo di orario e la predeterminazione di un programma) e salva comunque, nei casi dubbi, la rilevanza della qualificazione assegnata al rapporto dalle stesse parti. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto la sussistenza del lavoro subordinato, sul rilievo che gli insegnanti prestavano un'attività inserita nell'impresa del Centro Studi Meccanografici, che organizzava i corsi ed assumeva ogni rischio, con corrispettivo commisurato alla durata dell'attività e con indicazione di materie, programmi ed orari da parte dello stesso Centro, trascurando, fra l'altro, la qualificazione di lavoro autonomo operatane dalle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)