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Sez. L, Sentenza n. 6114 del 18/06/1998 (Rv. 516605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione data dalle parti - Rilevanza - Limiti - Modalità fattuali del rapporto - Prevalenza - Rapporti di natura tale da rendere meno evidenti gli elementi di subordinazione - Considerazione globale di elementi aventi valore indiziario - Ammissibilità - Fattispecie relativa ad ad istruttore e responsabile di corsi di nuoto presso una piscina.
Stato
decisa il 1998-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

La qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento; inoltre, nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione, è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)