Sez. U, Ordinanza n. 15854 del 07/07/2009 (Rv. 608919 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Provvedimento del Commissario degli Usi civici ex art.74 r.d. n.332 del 1928 - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in ricorso straordinario - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
È inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione proposta in relazione ad un'ordinanza con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici abbia dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere l'adozione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 74 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, trattandosi di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento cautelare, in ordine al quale, in difetto dell'instaurazione del giudizio di cognizione, non è configurabile un interesse della parte a promuovere un accertamento sulla giurisdizione; né l'istanza può convertirsi in un ricorso straordinario per cassazione, non avendo il provvedimento carattere decisorio né definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)