Sez. U, Ordinanza n. 6889 del 06/05/2003 (Rv. 562691 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio di merito o contestualmente a questo - Istanza di regolamento riferita esclusivamente al procedimento cautelare - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel caso di istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta nel corso di procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio di merito, ovvero contestualmente a questo, la pendenza di tale giudizio rende, di norma, ammissibile il regolamento preventivo. Qualora, tuttavia, la questione di giurisdizione venga riferita inequivocabilmente al solo procedimento cautelare e per ragioni che ad esso attengono in via esclusiva (senza che sia posta in discussione la giurisdizione relativamente al procedimento principale in corso), il regolamento deve ritenersi inammissibile, venendo meno in tal caso il nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e successivo provvedimento di merito ed ostando, quindi, alla sua ammissibilità - al pari del regolamento proposto con riguardo a procedimento cautelare instaurato "ante causam", cui quello in esame finisce con l'essere, a questi fini, sostanzialmente equiparato - sia l'immediata reclamabilità del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., sia la natura provvisoria e strumentale del provvedimento reso in sede di reclamo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)