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Sez. L, Ordinanza n. 5076 del 26/02/2008 (Rv. 601893 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Caratteristiche - Errata rappresentazione del fatto ed errore di giudizio - Differenze - Errata lettura degli atti e della sentenza del giudice di merito - Qualificazione del fatto come licenziamento anzichè sospensione temporanea del rapporto - Configurabilità - Limiti - Analisi specifica del ricorso e della sentenza del giudice di merito operata dal collegio - Errore di giudizio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601893-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il collegio abbia analiticamente ed esplicitamente interpretato la sentenza impugnata ed il ricorso della parte - di cui si afferma la erronea lettura - pervenendo a qualificare il fatto come licenziamento e non sospensione temporanea del rapporto, vertendosi, in tal caso, su un errore di giudizio della Corte con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)