Sez. 1, Sentenza n. 45137 del 20/06/2014 Cc. (dep. 31/10/2014) Rv. 261130 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Modalità del trattamento penitenziario nei confronti di condannati per reati di associazione mafiosa - Reati commessi prima dell'introduzione dell'art. 416 bis cod.pen. - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La disciplina relativa alle modalità del trattamento penitenziario dei condannati per delitti di mafia, si applica anche quando il fatto oggetto di condanna sia stato commesso prima dell'introduzione nel cod. pen. del reato di associazione di tipo mafioso ad opera della legge 13 settembre 1982 n. 646, ove l'illecito sia inquadrabile in un contesto di criminalità mafiosa per metodo e finalità, poichè tale regime normativo non riguarda l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma solo l'esecuzione di quest'ultima. (Fattispecie relativa all'applicabilità delle limitazioni ai colloqui telefonici e visivi previste dall'art. 37, comma ottavo e 38, comma secondo, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 2, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)