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Sez. 1, Sentenza n. 374 del 23/11/2004 Cc. (dep. 13/01/2005) Rv. 230539 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione ex art. 41 bis ord. pen. - Individuazione dei reati per i quali le condanne lo consentono - Criterio formale - Esclusione - Conseguenze in tema di reati aggravati a norma dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230539-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il catalogo dei reati, in relazione alla condanna per i quali è applicabile il regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non va individuato in maniera formale e non postula, pertanto, l'avvenuta contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), ma deve essere identificato in modo sostanziale, con riferimento alla natura e alle finalità dell'illecito, nonché al contesto in cui lo stesso fu commesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimamente disposto il regime detentivo differenziato per l'espiazione di pena inflitta in relazione a un omicidio commesso nel 1984, e quindi prima dell'introduzione della citata aggravante, sul rilievo che il delitto era sostanzialmente riconducibile a logiche e ad interessi propri di un'associazione di tipo mafioso).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)