Sez. L, Sentenza n. 5835 del 27/10/1988 (Rv. 460345 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RIPETIZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO ATTORE - OGGETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RIPETIZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224 COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO ATTORE - OGGETTO.*
Il datore di lavoro che abbia diritto alla restituzione di contributi indebitamente versati all'i.N.P.S., ove intenda conseguire, oltre agli interessi legali ex art. 2033 cod. civ. (assimilabili agli interessi moratori ex art. 1224 stesso codice), il maggior danno che gli sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma indebitamente pagata, deve allegare e provare che la tempestiva restituzione di tale somma lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione, ricorrendo a tal fine anche ad elementi presuntivi ed ai fatti di comune esperienza, in relazione alle qualità ed alla categoria cui egli appartiene. (Conf 4400/87, mass n 453132, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)