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Sez. L, Sentenza n. 4400 del 13/05/1987 (Rv. 453132 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - IN GENERE - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI EX ART. 2033 COD. CIV. - OBBLIGO - SUSSISTENZA - DECORRENZA - DIVERSITÀ TRA I VERSAMENTI ANTERIORI E QUELLI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - RICHIESTA DI MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI ED A FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453132-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INPS - IN GENERE - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI EX ART. 2033 COD. CIV. - OBBLIGO - SUSSISTENZA - DECORRENZA - DIVERSITÀ TRA I VERSAMENTI ANTERIORI E QUELLI SUCCESSIVI ALLA DOMANDA - RICHIESTA DI MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI ED A FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla restituzione dei contributi che il datore di lavoro abbia versato indebitamente all'INPS, sono dovuti gli interessi legali previsti in generale dall'art. 2033 cod. civ. con decorrenza dalla data della domanda, quanto ai versamenti successivi alla medesima, senza necessità in quest'ultimo caso di ulteriori richieste di rimborso, né di ulteriori ricorsi in via amministrativa (ex art. 443 cod. proc. civ.). nel caso che il datore di lavoro intenda conseguire, oltre agli interessi legali ex art. 2033 cit. (assimilabili agli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ.) anche il maggior danno che gli sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma indebitamente pagata, deve egli allegare e provare che la tempestiva restituzione di tale somma (o la sua mancata erogazione) lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione monetaria, ricorrendo a tal fine anche ad elementi presuntivi ed ai fatti di comune esperienza, in relazione alle qualità e alle condizioni della categoria cui egli stesso appartiene. (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)