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Sez. 2, Sentenza n. 3852 del 24/08/1977 (Rv. 387524 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - IN GENERE - UTILITA INERENTE ALLA DESTINAZIONE INDUSTRIALE DEL FONDO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PATTO DI NON CONCORRENZA STIPULATO TRA I PROPRIETARI DI DUE FONDI CONTIGUI - SERVITU - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387524-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - IN GENERE - UTILITA INERENTE ALLA DESTINAZIONE INDUSTRIALE DEL FONDO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PATTO DI NON CONCORRENZA STIPULATO TRA I PROPRIETARI DI DUE FONDI CONTIGUI - SERVITU - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Perche possa ritenersi costituita una servitu, la cui utilita inerisca alla destinazione industriale del fondo dominante, occorre che l'utilita stessa attenga ad un'attivita industriale (o anche commerciale) che si svolga necessariamente e non soltanto occasionalmente, attraverso l'uso del fondo (predialita), e pertanto non possono essere riconosciuti i caratteri della servitu nel patto di non concorrenza stipulato tra i proprietari di due fondi contigui, in relazione ad attivita commerciali che avrebbero potuto essere svolte anche in fondi diversi. (Conf 1832/65; (Conf 3298/62; (Conf 2193/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)