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Sez. 2, Sentenza n. 38504 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010) Rv. 248917 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione del P.M. - Deposito - Presso il giudice "a quo" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248917-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il procuratore della Repubblica, che non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto di appello, proposto in materia cautelare, a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, perché solo le parti private ed i loro difensori hanno, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)