Sez. 4, Sentenza n. 3265 del 01/06/2000 Cc. (dep. 10/08/2000) Rv. 217128 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione del pubblico ministero - Deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del "giudice a quo" - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il procuratore della repubblica il quale intenda presentare appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso un'ordinanza in materia di misure cautelari, e non intenda avvalersi della possibilità - offerta a tutte le parti dall'art. 583 - di spedire l'atto a mezzo telegramma o raccomandata, deve - a pena di inammissibilità del gravame - presentarlo nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Solo le parti private ed i loro difensori hanno infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., la possibilità di presentare l'impugnazione anche nel luogo in cui essi si trovano.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)