Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 26/10/1988 (Rv. 460329 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI MORATORI - MAGGIOR DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI MORATORI - MAGGIOR DANNO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il maggior danno menzionato dall'art. 1224, secondo comma cod. civ., quale condizione dell'ulteriore risarcimento dovuto per la mora nelle obbligazioni pecuniarie, non può farsi discendere, puramente e semplicemente, dalla svalutazione monetaria sopravvenuta nel corso della mora del debitore, ma deve essere provato sia pure facendo ricorso a presunzioni e tenuto anche conto dei fatti notori, cosicché il giudice può prendere in considerazione l'attività economica svolta professionalmente dal creditore per dedurne, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da essere sottratta, in tutto o in parte, agli effetti del deprezzamento monetario. (Conf 4011/87, mass n 452814; (Conf 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)