Sez. L, Sentenza n. 4011 del 24/04/1987 (Rv. 452814 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - FENOMENO INFLATTIVO COME FATTO NOTORIO - RILEVANZA - QUALITÀ E CONDIZIONI PERSONALI DEI CREDITORI - INFLUENZA SULLA DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" RISARCIBILI - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - FENOMENO INFLATTIVO COME FATTO NOTORIO - RILEVANZA - QUALITÀ E CONDIZIONI PERSONALI DEI CREDITORI - INFLUENZA SULLA DETERMINAZIONE DEL "QUANTUM" RISARCIBILI - LIMITI.*
Ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., che consente il risarcimento del maggior danno sofferto dal creditore per la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora, il giudice, mentre può considerare il fenomeno inflattivo alla stregua del notorio in relazione, indistintamente, a qualsiasi creditore, deve invece, nella Determinazione del quantum risarcibile, tener conto delle diverse qualità e condizioni personali del creditore stesso, e, pertanto, solo ove questi sia un imprenditore, può utilizzare la presunzione (non riferibile ad altre categorie di creditori) del normale impiego del denaro nel ciclo produttivo. (V 2368/86, mass n 445493; (V 3776/79, mass n 400219).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)