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Sez. L, Sentenza n. 21011 del 28/10/2005 (Rv. 583997 - 01)

ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Inarcassa - Rapporti di lavoro instaurati dopo il 1° gennaio 1995 - Legge n.230 del 1962 - Applicabilità - Illegittimità del termine - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583997-01

ENTI PUBBLICI - IN GENERE

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'INARCASSA (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti), instaurati dopo il 1° gennaio 1995, sono rapporti di diritto privato regolati, in mancanza di una contrattazione collettiva di settore, dal codice civile e dalle altre leggi speciali sul lavoro subordinato. In particolare, ai contratti di lavoro si applicano le disposizioni della legge n.230 del 1962, con la conseguenza che se all'atto dell'assunzione non è stato indicato alcun termine al rapporto di lavoro e l'INARCASSA non ha provato la sussistenza di alcuna delle condizioni alle quali detta legge subordina l'apposizione del termine, i contratti in esame devono ritenersi a tempo indeterminato e va dichiarata la nullità, per contrasto con norme imperative, della successiva apposizione del termine.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)