Sez. U, Sentenza n. 11716 del 06/06/2005 (Rv. 581379 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Enti pubblici - Privatizzazione - Trasformazione dell'INARCASSA in ente di diritto privato - Rapporti di lavoro instaurati dopo la trasformazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In relazione alla trasformazione dell'INARCASSA (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti) da ente pubblico non economico in ente di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 509 del 1994, la giurisdizione per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti instaurati dopo tale trasformazione - che presuppone una delibera degli organi competenti - è del giudice ordinario, atteso che, collocandosi tali rapporti sin dall'inizio al di fuori del regime del pubblico impiego e assumendo sin dall'origine natura privata, ad essi non è riferibile l'art. 5 del suddetto D.Lgs., che disciplina esclusivamente i rapporti pregressi e ancora in corso di svolgimento, prevedendo l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e la permanenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. (Nella specie i rapporti di lavoro erano stati instaurati il primo dicembre 1995, successivamente alla delibera di trasformazione dell'ente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)