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Sez. U, Sentenza n. 2644 del 12/12/1970 (Rv. 349061 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - MALATTIA - NOZIONE - CATARATTA CONGENITA DEL FIGLIO DELL'ASSICURATO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349061-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA IN GENERE (DIRITTI DELLO ASSICURATO) - MALATTIA - NOZIONE - CATARATTA CONGENITA DEL FIGLIO DELL'ASSICURATO - INCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 5 della legge 11 gennaio 1943, n 138, secondo cui l'INAM provvede all'assistenza nei casi di malattie, con esclusione di quelle il cui rischio e coperto per legge da altre forme di Assicurazione, deve intendersi per malattia ogni alterazione organica o funzionale dello stato di salute della persona umana, che richiede assistenza medico chirurgica o somministrazione di mezzi terapeutici rientra pertanto nel concetto di malattia anche la cateratta congenita del figlio dell'assicurato.*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1942 num. 22 art. 5 CORTE COST., Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)