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Sez. L, Sentenza n. 752 del 08/02/1982 (Rv. 418573 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418573-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ - ESTREMI.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto opera soltanto nel caso in cui questo non sia assistito dalla garanzia della stabilità, per tale dovendosi intendere ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, non sia regolato da una normativa che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate. (Conf 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)