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Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 14/06/1967 (Rv. 327914 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER INESISTENZA DEL DIRITTO CAUTELATO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEI SOLI PRESUPPOSTI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART 96 COD PROC CIV - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327914-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - DOMANDA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER INESISTENZA DEL DIRITTO CAUTELATO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEI SOLI PRESUPPOSTI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART 96 COD PROC CIV - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Non incorre nel vizio di ultrapetizione per difetto di attivita il giudice di merito, il quale, di fronte ad una domanda di condanna al risarcimento dei danni per l'inesistenza del diritto per cui e stato eseguito il provvedimento cautelare, limiti il suo esame al solo accertamento dei presupposti previsti nel secondo comma dell'art. 96 cod.proc.civ. e non lo estenda a quello dei presupposti indicati nel primo comma dello stesso articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)