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Sez. 1, Sentenza n. 117 del 09/01/1997 (Rv. 501613 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Indicazione nel verbale di accertamento, dell'ufficio presso il quale effettuare il pagamento - Omissione - Conseguenze - Slittamento della decorrenza del termine per il pagamento - Limiti - Fino all'avvenuta conoscenza di detto ufficio.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501613-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione, dell'ufficio presso il quale può essere eseguito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta lo spostamento dell'inizio della decorrenza del termine fino al momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dello ufficio amministrativo destinatario del pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)