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Sez. 1, Sentenza n. 11139 del 24/12/1994 (Rv. 489405 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Termine ex art. 16 della legge n.689 del 1981 - Obbligo di osservanza - Sussistenza - Omessa indicazione nel verbale di accertamento dell'ufficio al quale effettuare il versamento - Termine per il pagamento in misura ridotta - Decorrenza - Dal momento in cui l'interessato ha conoscenza dell'ufficio destinatario del pagamento.
Stato
decisa il 1994-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489405-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In tema di sanzioni amministrative, il termine per il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, deve essere osservato a prescindere dal fatto che la contestazione della violazione non contenga l'avvertimento della facoltà di avvalersi di tale beneficio, anche quando l'amministrazione contesti l'ammissibilità di tale pagamento o si rifiuti di riceverlo, in quanto tale pagamento integra un diritto soggettivo dell'interessato che non lascia spazio a discrezionalità dell'amministrazione. Tuttavia, la mancata indicazione nel verbale di accertamento della violazione - dalla cui notifica decorre il termine ex art. 16 cit. - dell'ufficio presso il quale il pagamento in misura ridotta va effettuato comporta lo spostamento dell'inizio della decorrenza del termine sino al momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'ufficio amministrativo destinatario del pagamento, il che avviene, al più tardi, per effetto dell'ordinanza che, applicando la sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento presso un determinato ufficio (art. 18 legge cit.).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)