Sez. 1, Sentenza n. 1288 del 07/09/1970 (Rv. 346986 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RICERCA DEL DESTINATARIO - PRIORITA DELLA ABITAZIONE RISPETTO ALL'UFFICIO O AL LUOGO DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RICERCA DEL DESTINATARIO - PRIORITA DELLA ABITAZIONE RISPETTO ALL'UFFICIO O AL LUOGO DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - ESCLUSIONE.*
L'obbligatorieta del sistema o successione preferenziale stabilito dall'art 139 cod proc civ per le notificazioni riguarda il luogo nel quale dev'essere eseguita la notificazione, cioe il comune di residenza, di dimora o di domicilio, sicche, stabilito in base a tale criterio dove la notificazione debba essere eseguita, l'ufficiale giudiziario non e obbligato a ricercare il destinatario prima nella sua abitazione e solo successivamente nel suo ufficio o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio. (Conf 497, 64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)