Sez. 2, Sentenza n. 9562 del 09/05/2005 (Rv. 580883 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) | Reintegra nel possesso di una servitù di passaggio - Presupposti - Caratteri del possesso - Prova sufficiente.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI)
Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possessore indichi in favore di quale dei suoi fondi avvengano gli atti di passaggio sull'area gravata, nè quale sia la utilità della situazione di fatto di cui si chiede il rispetto, essendo sufficiente la prova che il transito venga effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)