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Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 20/10/1969 (Rv. 343504 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI GIUDIZIARI - DECRETI INGIUNTIVI - APPLICAZIONE DELLA TASSA GRADUALE - CONDIZIONI - ESECUTIVITA - RINUNZIA ALL'AZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE - CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343504-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - ATTI GIUDIZIARI - DECRETI INGIUNTIVI - APPLICAZIONE DELLA TASSA GRADUALE - CONDIZIONI - ESECUTIVITA - RINUNZIA ALL'AZIONE DA PARTE DEL RICORRENTE - CADUCAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*

L'art. 28 del RD 7 agosto 1936, n.1531, e l'art. 114 della tariffa all a alla legge di registro assoggettano i decreti ingiuntivi alla imposta graduale solamente in quanto gli stessi abbiano conseguito effetti esecutivi o in via provvisoria o in via definitiva. Non e, pertanto, soggetto ad imposta graduale di registro il decreto ingiuntivo che sia rimasto caducato a seguito di rinunzia alla propria pretesa (rinunzia all'Azione) che abbia fatto il preteso creditore. Tale rinunzia preclude la riproponibilita dell'Azione ed importa declaratoria di Estinzione del processo di opposizione al decreto ingiuntivo, non piu proseguibile. (V.2581-67, massima n 329942).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 68, Legge 07/08/1936 num. 1531 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 310, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)