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Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 09/06/1960 (Rv. 882259 - 01)

GIUDIZIO (RAPPORTO) - GIUDICATO PENALE - AZIONE CIVILE CONTRO IL CIVILMENTE RESPONSABILE - OPPONIBILITÀ - NESSO CAUSALE - INCONTESTABILITÀ. RESPONSABILITÀ CIVILE - MINORE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI GENITORI - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERE INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.
Stato
decisa il 1960-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882259-01

GIUDIZIO (RAPPORTO) - GIUDICATO PENALE - AZIONE CIVILE CONTRO IL CIVILMENTE RESPONSABILE - OPPONIBILITÀ - NESSO CAUSALE - INCONTESTABILITÀ. RESPONSABILITÀ CIVILE - MINORE - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI GENITORI - PROVA LIBERATORIA - ESTREMI. RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERE INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.

Affermata nel giudizio penale, con sentenza irrevocabile, l'esistenza del nesso di causalità tra il reato e l'evento dannoso, non può, nel giudizio civile promosso contro il civilmente responsabile, ancorché costui non abbia partecipato al giudizio penale, essere rinnovata l'indagine sull'esistenza di tale rapporto. La prova liberatoria della presunzione di responsabilità dei genitori, per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, non può intendersi limitata alla dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto illecito, ma deve intendersi estesa alla dimostrazione di aver impartito al minore una sana educazione, e svolto una vigilanza adeguata all'età, ed all'indole dello stesso. L'inadeguatezza della educazione e della vigilanza esercitate sul minore può desumersi, in Mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità del fatto illecito commesso, perché tali modalità possono rivelare lo stato di maturità, il temperamento ed in genere l'educazione del minore. Quando si versi nell'ipotesi di danni che si proiettano nel futuro e che, per ciò stesso, non possono essere determinati nel loro ammontare con assoluta precisione, legittimamente il giudice procede alla liquidazione ai sensi e con i criteri di cui all'art. 1226 cod.civ.: ed il giudizio sulla misura del danno liquidato costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)