Sez. 3, Sentenza n. 4945 del 03/06/1997 (Rv. 504916 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Ammissibilità - Contenuto - Riferimento ai precetti di cui all'art. 147 cod. civ. - Necessità - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA
La norma di cui all'art. 2048 cod. civ. contempla una ipotesi di responsabilità non indiretta, bensì diretta dei genitori per il fatto illecito dei figli minori imputabili, nonché presunta, sia pure "iuris tantum" (in deroga alla generale previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.), fino a quando non sia stata offerta la positiva dimostrazione, da parte dei medesimi, dei precetti posti dall'art. 147 cod. civ. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)