Sez. 5, Sentenza n. 27816 del 12/12/2013 (Rv. 629567 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Ingiunzione doganale ex art. 82 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Giudizio di opposizione - Accertamento esteso al merito della pretesa erariale - Necessità - Conseguenze - Garante del debitore - Qualificazione giudiziale del rapporto - Necessità - Opponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto tra debitore garantito e creditore - Limiti - "Exceptio doli" - Proponibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - "sopravvissuta" all'abrogazione delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva delle imposte operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, quale atto impositivo accertativo del credito erariale - l'Amministrazione, che sul piano dell'onere probatorio assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto in tutto o in parte il diritto di recupero azionato, sicché la verifica giudiziale non può limitarsi all'accertamento dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale, sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta, sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'ingiunto rivesta la qualità di garante del debitore principale, il giudice di merito deve stabilire se la garanzia rilasciata nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debba configurarsi come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia, dovendosi escludere solo in quest'ultimo caso l'applicabilità dell'art. 1945 cod. civ., con conseguente inopponibilità delle eccezioni fondate sul rapporto tra debitore garantito e creditore, salvo il limite dell'"exceptio doli" ove la richiesta di pagamento risulti, "prima facie", frutto di un comportamento fraudolento del garantito, purché, in ogni caso, l'avvenuta importazione del prodotto nel Paese terzo sia stata tempestivamente allegata e provata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 18, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)