Sez. 1, Sentenza n. 4308 del 08/04/1992 (Rv. 476682 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - In genere | Avviso di accertamento - Notificazione - Esecuzione mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione nel relativo albo - Inesistenza della notificazione - Configurabilità - Condizione.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - In genere
Con riguardo alla notificazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione è ritualmente eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune - senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del comune di domicilio fiscale - soltanto nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell'ambito del detto comune, in esso non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente; nel caso invece di mancato rinvenimento del contribuente o di altra persona capace e disposta a ricevere l'atto nel luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione va eseguita per intero a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., con tutti gli adempimenti ivi prescritti (deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, spedizione della raccomandata), che sono tutti essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria. Pertanto, è inesistente la notificazione eseguita direttamente a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che dalla relata risulti lo svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)