Sez. 3, Sentenza n. 10407 del 27/06/1995 Ud. (dep. 19/10/1995) Rv. 202694 - 01
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) - Necessità del nullaosta dell'Ente Parco per le concessioni edilizie nell'area del parco - Applicabilità in assenza di adozione del Piano del Parco e del Regolamento - Esclusione - Responsabilità del sindaco per il rilancio di concessione edilizia senza il nullaosta - Esclusione - Responsabilità del titolare della costruzione - Esclusione.
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere
In tema di attività edilizia e tutela delle bellezze naturali, fino alla approvazione del Regolamento e del Piano del Parco previsti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, non sono applicabili gli articoli 13 e 30 della stessa legge e perciò non è imputabile né il sindaco per aver rilasciato una concessione edilizia per la costruzione di un edificio all'interno del perimetro del Parco Nazionale d'Abruzzo in assenza del nullaosta dell'ente parco in violazione degli artt 13 e 30 della legge, né i titolari del manufatto per l'illecito urbanistico.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 12 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)