Sez. 3, Sentenza n. 11537 del 27/05/1999 Ud. (dep. 11/10/1999) Rv. 215075 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge 6 dicembre 1991 n.394 (legge quadro sulle aree protette) - Nullaosta dell'Ente Parco per le concessioni edilizie nell'area del Parco - Applicabilità in assenza di adozione del piano del parco e del regolamento - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'operatività dell'art.13, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, nella parte in cui stabilisce che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco" e della correlativa sanzione penale prevista dal successivo art.30, comma 1, non sono subordinati alla previa approvazione del nuovo piano e del nuovo regolamento del parco, previsti dagli articoli 11 e 12 della stessa legge. In mancanza di detta approvazione occorre, infatti, fare riferimento ai piani paesistici, territoriali o urbanistici ed agli altri eventuali strumenti di pianificazione di cui è menzione nel succitato art.12, comma 7, i quali restano in vigore fino al momento della loro prevista sostituzione con il nuovo piano.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)