Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021 (Rv. 662429 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Credito regionale per tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. - Sussistenza - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE
In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ult. co., c.c., così da legittimare un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali.
Cod. Civ. art. 2752 com. 4, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)