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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019 (Rv. 655816 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Credito della Regione per la tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, comma 4, c.c. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655816-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 4, Legge Falliment. art. 89, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)